1. DEFINIZIONI:
Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita “Venditore” si intende Lira s.r.l.; per “Acquirente” si intende la
persona, fisica o giuridica, dalla quale l’ordine è formulato; per “Beni” si intendono i beni (incluso il Software e la
Documentazione, così come definiti nell’articolo 10) descritti nel Modulo d’Ordine predisposto dal Venditore; per “Servizi” si
intendono i servizi descritti nel Modulo d’Ordine predisposto dal Venditore; per “Contratto” si intende il contratto in forma scritta
stipulato tra Acquirente e Venditore ed avente ad oggetto la fornitura dei Beni e/o la prestazione dei Servizi; per “Prezzo
Contrattuale” si intende il prezzo versato dall’Acquirente al Venditore quale corrispettivo per la fornitura dei Beni e/o la
prestazione dei Servizi.
2. IL CONTRATTO:
2.1 Tutti gli ordini debbono avvenire per iscritto e sono accettati esclusivamente in conformità alle presenti Condizioni Generali
di Vendita. Nessuna pattuizione, condizione o garanzia proposta dall’Acquirente e non contenuta in offerte del Venditore o nel
Modulo d’Ordine, o altrimenti accettata espressamente e per iscritto dal Venditore produrrà effetti nei suoi confronti.
2.2 Il Contratto diverrà efficace solamente al momento dell’avvenuta accettazione da parte del Venditore del Modulo d’Ordine,
ovvero nel successivo momento di avveramento delle condizioni sospensive previste nel Contratto (la “Data di Efficacia del
Contratto”). Qualora la descrizione dei Beni e Servizi contenuta nella offerta del Venditore differisca dalla descrizione degli
stessi contenuta nel Modulo d’Ordine, le disposizioni contenute in quest’ultimo prevarranno.
2.3 Nessuna variazione nel contenuto del Contratto potrà avere luogo se non convenuta per iscritto da ambedue le parti.
Tuttavia, il Venditore si riserva il diritto di effettuare modifiche e/o miglioramenti di modesta entità ai Beni anteriormente alla loro
consegna, purché il funzionamento dei Beni non ne risulti pregiudicato e che il Prezzo Contrattuale e la data di consegna non
ne risultino modificati.
3. VALIDITÀ DELL’OFFERTA E PREZZI:
3.1 Purché non preventivamente ritirata, l’offerta del Venditore è suscettibile di accettazione entro il periodo di validità in essa
indicato ovvero, in difetto di tale indicazione, entro trenta giorni dalla data di emissione.
3.2 I prezzi indicati restano fermi per la consegna nel periodo indicato nell’offerta del Venditore, e si intendono al netto di I.V.A.
o di altre tasse o imposte di qualsiasi natura applicabili all’estero in conseguenza della stipulazione od esecuzione del
Contratto.
3.3 I prezzi riguardano beni consegnati franco fabbrica e, salvo contraria indicazione nell’offerta del Venditore, escludono
l’imballaggio. Qualora i Beni debbano essere imballati, i materiali di imballaggio sono a perdere.
4. PAGAMENTO:
4.1 I termini di pagamento sono regolati dal decreto legislativo 231/2002.
4.2 Il pagamento sarà effettuato per intero nella valuta indicata nell’offerta del Venditore entro trenta giorni dalla data della
fattura. I Beni potranno essere fatturati in qualunque momento successivamente alla comunicazione all’Acquirente della
disponibilità degli stessi per la spedizione. I Servizi saranno fatturati mensilmente per le prestazioni del mese trascorso ovvero,
qualora i Servizi siano completati in un periodo di tempo inferiore ad un mese, alla data del loro completamento. Salvo ogni
ulteriore diritto facente capo al Venditore, questi si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto (ivi inclusa la
facoltà di sospendere le consegne) nel caso l’Acquirente ometta di effettuare i pagamenti nel momento della loro esigibilità in
forza del Contratto ovvero di qualsiasi altro accordo.
4.3 I pagamenti per Apparecchiature consegnate ma necessitanti modifiche dovranno in ogni caso essere effettuati alla data di
scadenza.
4.4 I termini di pagamento contenuti nell’offerta del Venditore e/o nel Modulo d’Ordine prevarranno in ogni caso rispetto a quelli
previsti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.
5. TERMINI DI CONSEGNA
5.1 Salvo differente indicazione contenuta nell’offerta del Venditore, tutti i termini di consegna o di completamento decorrono
dalla Data di Efficacia del Contratto, e devono essere considerati indicativi, con esclusione di ogni obbligazione contrattuale al
riguardo.
5.2 Qualora il Venditore incorra in ritardi o non sia nella condizione di adempiere alle prestazioni assunte nel Contratto a causa
di azioni od omissioni proprie dell’Acquirente o dei suoi incaricati (ivi inclusa, a mero titolo esemplificativo, la mancata
indicazione delle specifiche e/o la consegna di disegni esecutivi con esatte indicazioni dimensionali e/o la trasmissione di ogni
altra informazione necessaria al Venditore al fine di adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nel Contratto), i
termini di consegna o di completamento saranno entrambi modificati di conseguenza.
5.3 Qualora la consegna subisca ritardi a causa di azioni od omissioni dell’Acquirente, ovvero nel caso in cui, avendo ricevuto
comunicazione che i Beni siano pronti per la spedizione, questi ometta di riceverne la consegna ovvero ometta di impartire
adeguate istruzioni in ordine alla spedizione, il Venditore avrà facoltà di depositare gli stessi, a spese dell’Acquirente, in luogo
adeguato. Avvenuto il deposito, la consegna sarà considerata come effettuata, ogni rischio relativo ai Beni passerà
all’Acquirente, e quest’ultimo effettuerà al Venditore i pagamenti dovuti.
5.4 In nessun caso eventuali ritardi nella consegna conferiranno all’Acquirente il diritto di risolvere il Contratto ovvero di
chiedere il risarcimento dei danni, salvo che tali ritardi siano interamente cagionati da azioni od omissioni del Venditore e siano
superiori a sei (6) mesi, decorrenti dal momento in cui la comunicazione della volontà di addivenire alla risoluzione del
Contratto sia stata effettuata al Venditore a mezzo di lettera raccomandata A.R. dalla data prevista per la consegna. L’inutile
decorso di tale termine conferirà all’Acquirente la facoltà di emettere una valida diffida ad adempiere, decorsi sessanta (60)
giorni dalla quale, in difetto di adempimento, il Contratto sarà risolto.
5.5 Qualora la consegna debba avvenire in più fasi, ciascuna consegna sarà considerata esecutiva di Contratti distinti, con
tutte le relative conseguenze giuridiche.
6. FORZA MAGGIORE
6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme
dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della sfera di controllo della
parte che ne risulti affetta. Rientrano tra tali circostanze, a titolo meramente esemplificativo: casi fortuiti, guerre, sommosse,
incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura
provenienti da Pubbliche Autorità, scioperi, serrate o altre forme di conflitti sindacali.
6.2 Qualora l’esecuzione del Contratto o di una parte di esso risulti sospesa in forza del presente articolo 6 per un periodo
superiore a 180 giorni, ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal Contratto limitatamente alla parte dello stesso rimasta
ineseguita, mediante avviso per iscritto notificato all’altra parte. Tale recesso non comporterà alcuna responsabilità in capo alle
parti.
7. PROVE, ISPEZIONI E TARATURE DI FABBRICA
I Beni saranno ispezionati dal Venditore o dal fabbricante e, ove possibile, sottoposti alle prove standard del Venditore o del
fabbricante presso la fabbrica di quest’ultimo anteriormente alla spedizione. L’effettuazione di qualunque prova o ispezione
ulteriore (inclusa l’ispezione effettuata dall’Acquirente o da un suo rappresentante, o prove effettuate in presenza
dell’Acquirente o di un suo rappresentante e/o tarature), ovvero il rilascio di certificati attestanti l’effettuazione e/o i risultati delle
prove, saranno subordinati al previo consenso scritto del Venditore; questi si riserva il diritto di esigere un corrispettivo.
Qualora, trascorso un periodo di sette giorni dalla data della notifica all’Acquirente che i Beni sono disponibili per l’effettuazione
delle prove, ispezioni e/o tarature, l’Acquirente o il suo rappresentante omettano di comparire per assistere all’effettuazione di
tali prove, ispezioni e/o tarature, queste avranno luogo comunque, e saranno considerate come effettuate alla presenza dell’
Acquirente o del suo rappresentante; in tal caso la dichiarazione del Venditore che i beni abbiano superato le prove ed
ispezioni e/o siano stati tarati sarà conclusiva ed incontestabile.
8. ISPEZIONE ALLA CONSEGNA
Nessun reclamo per mancata o errata consegna potrà essere proposto trascorsi quattordici (14) giorni dalla data della
consegna. Qualunque altro reclamo dovrà essere effettuato nel termine di quattordici (14) giorni dalla data di verificazione della
causa dello stesso.
9. CONSEGNA, PROPRIETA’ E RISCHIO
9.1 Salvo diversa indicazione nel Contratto, i beni saranno consegnati franco fabbrica, ed il rischio di perdita o danneggiamento
dei Beni passerà all’Acquirente al momento della consegna. “Ex-works”, “FCA” e qualsiasi altra espressione riferita ai termini di
consegna utilizzata nel Contratto avranno il significato enunciato nella più recente versione degli Incoterms.
9.2 Salvo quanto stabilito nel seguente articolo 10, l’Acquirente non acquisterà la proprietà dei Beni sino a che il Venditore non
riceva il completo pagamento del corrispettivo pattuito per gli stessi.
9.3 L’Acquirente dovrà, con riferimento ai Beni spediti dal Venditore ma non ancora pagati, mantenere idonea documentazione
dalla quale per ciascun Bene risulti: che esso è proprietà di Lira; i dati identificativi delle persone alle quali esso Acquirente alieni
il Bene; i pagamenti effettuati da tali persone quale corrispettivo per l’alienazione del Bene.
L’Acquirente, inoltre, provvederà ad assicurare i Beni non ancora pagati per un valore non inferiore al Prezzo Contrattuale; la
titolarità dei Beni in capo a Lira sarà riportata sulla polizza assicurativa.
L’Acquirente dovrà consentire al Venditore, dietro richiesta dello stesso, di ispezionare la documentazione di cui al presente
articolo, nonché la polizza e gli stessi Beni. Tutti i Beni detenuti dall’Acquirente e forniti dal Venditore si presumono di proprietà
di Lira, salva la prova contraria da parte dell’Acquirente.
10. DOCUMENTAZIONE E SOFTWARE
10.1 I diritti d’autore relativi al software incorporato ovvero fornito per l’utilizzo in connessione con i Beni (“Software”) e la
documentazione fornita insieme ai Beni (“Documentazione”) rimarranno nella titolarità dell’Affiliata al Venditore interessata
(ovvero nella titolarità dell’eventuale altro soggetto che abbia fornito il Software e/o la Documentazione al Venditore), e non
saranno trasferiti all’Acquirente.
10.2 Salvo diverse indicazioni nel presente contratto, all’Acquirente è conferita una licenza non esclusiva per l’utilizzo del
Software e della Documentazione in connessione con i Beni, a condizione che il Software e la Documentazione non siano
copiati e l’Acquirente li conservi come strettamente confidenziali, senza rivelarne il contenuto a terzi e senza consentire a terzi
di accedervi (fatta eccezione per i manuali standard d’uso e manutenzione forniti dal Venditore). L’utilizzo da parte
dell’Acquirente di un determinato Software (come specificato dal Venditore, incluso ma non limitatamente ai Sistemi di
Controllo ed ai Performance Software) sarà regolato esclusivamente dalle relative condizioni di licenza dell’Affiliata al Venditore
o di terzi.
10.3 L’Acquirente avrà facoltà di trasferire la predetta licenza ai soggetti che acquistino in proprietà od in locazione, incluso in
leasing, i Beni, purché tali soggetti accettino di essere vincolati dalle norme stabilite nel presente articolo 10.
10.4 Il Venditore e le Affiliate al Venditore conserveranno i diritti di proprietà intellettuale di tutte le invenzioni, I disegni ed i
processi da essi creati o sviluppati e, salvo quanto stabilito nel presente articolo 10, nessun diritto di proprietà intellettuale è
concesso in base al presente contratto.
11. DIFETTI SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA
11.1 Il Venditore garantisce (i) salvo diverse indicazioni contenute nel Contratto, la proprietà piena e libera da vincoli ed il diritto
di uso pieno ed incondizionato dei Beni; (ii) che i Beni saranno conformi alle specifiche tecniche impartite dal Venditore e
saranno privi di vizi nei materiali e nella fabbricazione, e (iii) che i Servizi prestati dal Venditore saranno prestati con ogni
ragionevole perizia, cura e diligenza, in conformità alle regole dell’arte ingegneristica e professionale.
Il Venditore eliminerà, mediante riparazione ovvero, a propria discrezione, sostituzione di uno o più pezzi di ricambio, qualsiasi
vizio o difetto che emerga nell’uso normale dei Beni di fabbricazione propria o delle Case Rappresentate ciò purché il vizio o
difetto si manifesti entro il termine che per primo sia raggiunto tra i seguenti: 12 mesi dalla data di primo utilizzo dei Beni, ovvero
18 mesi dalla data di consegna, e venga notificato per iscritto al Venditore.
Con riferimento ai materiali di consumo e di ricambio la garanzia avrà termine 90 giorni dopo la consegna (il “Periodo di
Garanzia”).
L’eliminazione dei vizi e difetti avverrà a condizione che essi derivino da vizi nei materiali o nella fabbricazione, ed alla ulteriore
condizione che i beni difettosi siano restituiti al Venditore entro il Periodo di Garanzia, con spese di trasporto ed assicurazione a carico dell’Acquirente. L’intervento tecnico presso l’Acquirente è espressamente escluso dalla prestazione della
garanzia. Qualora richiesto, sarà eseguito solo ed esclusivamente dietro compenso calcolato in base alle tariffe GISI in corso di
validità. Le parti sostituite diverranno proprietà di Lira.
Le parti riparate o sostituite saranno spedite dal Venditore alla sede principale dell’Acquirente in Italia ovvero, qualora
l’Acquirente abbia sede all’estero, FCA in Italia. Il Venditore correggerà i difetti riscontrati nei Servizi prestati dal Venditore entro
novanta giorni dal completamento dei predetti Servizi. I Beni o i Servizi riparati, sostituiti o corretti in conformità
del presente articolo 11.1 beneficeranno della predetta garanzia per il termine che per ultimo sia raggiunto tra i seguenti: la
frazione del Periodo di Garanzia non ancora trascorsa, ovvero novanta giorni decorrenti dalla data della loro restituzione
all’Acquirente (ovvero dalla data della loro correzione nel caso di Servizi).
11.2 I Beni o Servizi ottenuti dal Venditore da terzi (che non siano Affiliate al Venditore) per la rivendita all’Acquirente godranno
esclusivamente della garanzia concessa dal fabbricante originario.
11.3 Nonostante quanto previsto nei precedenti articoli 11.1 e 11.2, il Venditore non risponderà dei vizi e difetti cagionati da: uso
improprio, fluidi di processo, normale usura; materiali o processi di fabbricazione o assemblaggio eseguiti in conformità ad
istruzioni dell’Acquirente; inosservanza delle indicazioni del Venditore concernenti la conservazione, l’installazione, l’uso e
requisiti ambientali; carenza di adeguata manutenzione; qualsiasi modifica o riparazione non previamente approvata per iscritto
dal Venditore; uso di software o ricambi non autorizzati. I costi sostenuti dal Venditore per indagare, accertare e correggere tali
difetti saranno rimborsati a richiesta. L’Acquirente sarà in ogni caso interamente ed unicamente responsabile dell’accuratezza
ed adeguatezza delle informazioni da esso fornite.
11.4 Salvo quanto previsto dalle norme imperative applicabili, quanto qui previsto costituisce l’unica garanzia prestata dal
Venditore, nonché l’unico rimedio attivabile dall’Acquirente per violazione della stessa. Nessuna ulteriore dichiarazione,
condizione o garanzia, espressa o implicita, è fornita o sarà applicabile con riferimento alla commerciabilità, idoneità per
qualsiasi specifico utilizzo o per qualsiasi altro aspetto relativo a qualsiasi Bene o Servizio.
12. VIOLAZIONE DI BREVETTI, ECC.
12.1 Salve le limitazioni di responsabilità di cui al successivo articolo 13, il Venditore manleverà l’Acquirente da ogni richiesta
risarcitoria proveniente da terzi e derivante da violazione di brevetti, marchi o diritti d’autore (“Diritti di Proprietà Intellettuale”)
esistenti alla data di conclusione del Contratto, laddove tale violazione sia conseguenza della vendita o dell’uso dei Beni.
Oggetto della manleva sono tutti i ragionevoli costi sostenuti dall’Acquirente, nonché l’entità della condanna a questi irrogata, in
conseguenza dell’esercizio di un’azione giudiziale per violazione dei predetti diritti, ovvero in conseguenza del potenziale o
prospettato esercizio di tale azione. Il Venditore non sarà tenuto a manlevare l’Acquirente nel caso in cui:
(i) la violazione sia conseguenza dell’esecuzione, da parte del Venditore, di istruzioni impartite o progetti predisposti
dall’Acquirente, ovvero qualora i Beni siano stati utilizzati in modi o per scopi, ovvero ancora in Stati, non specificati o rivelati al
Venditore anteriormente alla data di stipulazione del Contratto; ovvero qualora la violazione sia conseguenza dell’uso dei Beni
in associazione o combinazione con qualsivoglia altra apparecchiatura o software, ovvero
(ii) il Venditore abbia a proprie spese procurato all’Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare i Beni, ovvero abbia modificato
o sostituito i Beni sì che il loro utilizzo non sia più in contrasto con i predetti diritti.
12.2 L’Acquirente garantisce che qualsiasi progetto da esso predisposto, o istruzione da esso impartita, non determinerà la
violazione, da parte del Venditore, di qualsivoglia Diritto di Proprietà Intellettuale in conseguenza dell’esecuzione delle
obbligazioni assunte mediante il Contratto. L’Acquirente risarcirà al Venditore tutti i costi sostenuti ed i danni subiti per effetto
della violazione della presente garanzia.
12.3 Il Venditore non sarà obbligato a manlevare l’Acquirente in forza del precedente articolo 12.1 laddove:
(i) l’Acquirente abbia omesso di notificare tempestivamente per iscritto al Venditore l’esistenza di pretese avanzate da terzi
ovvero di azioni minacciate o instaurate nei confronti di esso Acquirente; nonché laddove l’Acquirente non abbia, in qualsivoglia
maniera, concesso al Venditore la possibilità, a proprie spese, di assumere e dirigere (a) la difesa delle controversie che
nascano o possano insorgere, ovvero (b) le trattative finalizzate a concludere una transazione in ordine alla pretesa avanzata,
ovvero
(ii) l’Acquirente abbia, senza il previo consenso scritto del Venditore, riconosciuto, ammesso o comunque prestato dichiarazioni
che siano o possano potenzialmente avere effetti pregiudizievoli nei confronti del Venditore con riferimento alla pretesa
avanzata ovvero all’azione intrapresa, ovvero
(iii) i Beni siano stati modificati in assenza della previa autorizzazione scritta del Venditore.
13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’:
La responsabilità complessiva del Venditore o delle Case Rappresentate dal Venditore per ogni e qualsiasi danno, pretesa o
azione, comunque sorti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, obblighi risarcitori, pretese, azioni per responsabilità
extracontrattuale o contrattuale, per violazioni di norme legislative, per colpa, responsabilità oggettiva ovvero per violazione di
Diritti di Proprietà Intellettuale) non potrà essere superiore al Prezzo Contrattuale.
Nondimeno, il Venditore e le Case Rappresentate dal Venditore non saranno in alcun caso responsabili nei confronti
dell’Acquirente per perdite di profitti, di occasioni contrattuali, di utilizzabilità di beni, di informazioni o dati, né di qualsivoglia
conseguente danno o perdita diretta o indiretta; né saranno responsabili, salvo quanto previsto nel precedente articolo 12 e nel
presente articolo, per qualsiasi altro danno di qualunque tipo, comunque insorto, subìto dall’Acquirente od oggetto di pretese
risarcitorie avanzate da terzi.
14. NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
14.1 Qualora, successivamente alla data di stipulazione del contratto, entrino in vigore disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative provenienti da qualsivoglia Pubblica Autorità, per effetto delle quali la prestazione spettante al Venditore risulti
maggiormente onerosa, il Prezzo Contrattuale sarà modificato di conseguenza. In mancanza il Venditore avrà facoltà di
sospendere l’esecuzione del Contratto ovvero di risolverlo, a seconda dei casi.
14.2 Il personale alle dipendenze dell’Acquirente, quando si trovi in luoghi organizzati o gestiti dal Venditore, si conformerà
pienamente alle norme predisposte dal Venditore ed alle istruzioni da questi impartite relativamente al comportamento da
adottare, incluse, a titolo meramente esemplificativo, le norme in tema di incolumità, sicurezza e scarica elettrostatica.
15. STRUMENTI SPECIALI, ATTREZZATURE, STRUMENTI DI PROVA, ECC.
L’Acquirente non acquisterà titolo alcuno nei confronti degli strumenti speciali, attrezzature, stampi, forme, strumenti di prova,
ecc. sviluppati da o per il Venditore o per le Affiliate al Venditore ai fini dell’esecuzione del Contratto. Il Venditore e le Affiliate al
Venditore avranno diritto di usare e disporre degli stessi nel modo ritenuto più opportuno.
16. CONDIZIONI GENERALI SUPPLEMENTARI:
Qualora i Beni consistano o comprendano un sistema di controllo, le Condizioni Generali Supplementari predisposte dal
Venditore per la Fornitura di Sistemi di Controllo e Servizi Correlati troveranno applicazione unicamente a disciplina dei servizi
relativi ai sistemi di controllo e servizi correlati. Qualora i Beni debbano essere utilizzati in impianti nucleari di qualsiasi tipo
(incluso, senza alcuna limitazione, qualsiasi tipo di impianto nucleare per la produzione di energia), l’Acquirente dovrà
sottoscrivere il Modulo per la Manleva da Responsabilità Nucleare, predisposto dal Venditore. Le previsioni contenute in tale
Modulo, congiuntamente alle Condizioni Generali Supplementari predisposte dal Venditore, prevarranno sulle presenti
Condizioni Generali di Vendita; copie di tali documenti sono disponibili, dietro richiesta, presso il Venditore.
17. DISPOSIZIONI GENERALI:
17.1 Il Venditore potrà risolvere il Contratto, previa notifica all’Acquirente, qualora:
(i) l’Acquirente non adempia, o adempia tardivamente, alle prestazioni di cui all’articolo 4. Tale inadempimento o adempimento
tardivo costituirà motivo di risoluzione di diritto del Contratto, senza che sia necessaria una comunicazione in tal senso da parte
del Venditore previa notifica all’Acquirente di tale intenzione da parte del Venditore. In tal caso, il Venditore avrà diritto al
risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento o adempimento tardivo, oltreché diritto al pagamento dei Beni
consegnati e degli interessi sui pagamenti non effettuati tempestivamente.
(ii) l’Acquirente sia dichiarato fallito, sia posto in liquidazione ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero sia
amministrato da un curatore o commissario straordinario, ovvero divenga insolvente.
17.2 l’Acquirente avrà facoltà di recedere dal Contratto con riferimento ad ogni e qualsiasi prestazione di Beni o Servizi, a
condizione che ne dia adeguato preavviso scritto e rimborsi al Venditore tutte le perdite ed i danni subiti (incluso, tra l’altro, il
lucro cessante), nonché i costi e le spese sostenuti in conseguenza del recesso.
17.3 Nessuna rinuncia di una parte ad esercitare un proprio diritto ovvero ad attivare i rimedi previsti dalla legge per
l’inadempimento delle obbligazioni della controparte, potrà essere interpretata come rinuncia ad esercitare tale diritto o rimedio
nel prosieguo del rapporto, salvo che la rinuncia sia fatta per iscritto e sottoscritta dalla parte rinunciante.
17.4 Qualora una clausola del Contratto sia invalida per violazione di norme imperative, tale clausola, nei soli limiti della parte di
essa colpita da invalidità, sarà da considerarsi come non facente parte del Contratto, senza che ciò possa incidere sulla validità
ed efficacia del Contratto.
17.5 L’Acquirente non potrà cedere a terzi i diritti e gli obblighi assunti nel presente contratto senza il previo consenso scritto
del Venditore.
17.6 Al Contratto sarà applicabile la legge italiana. Non potrà tuttavia trovare applicazione la Convenzione di Vienna del 1980,
relativa ai contratti internazionali di vendita di beni mobili. Foro esclusivamente competente per le controversie relative al
Contratto è Milano.
17.7 Le rubriche degli articoli del Contratto hanno funzione meramente descrittiva e non potranno influenzare in alcun modo
l’interpretazione del contenuto degli stessi.
17.8 Tutte le comunicazioni e pretese relative al Contratto debbono avvenire per iscritto.
18. STATUS DEL PERSONALE DEL VENDITORE:
Nessuna disposizione contenuta nel Contratto potrà dar luogo ad un rapporto di dipendenza tra l’Acquirente ed il Personale del
Venditore, e questo non sarà tenuto ad eseguire alcuna mansione estranea alle prestazioni dovute dal Venditore in forza del Contratto.